Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 151 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il condannato alla pena della reclusione o della detenzione, per tempo non minore di tre anni, che abbia scontato almeno tre quarti della pena, se si tratta della reclusione, o la meta', se si tratta della detenzione, e dato prove di emendamento, puo' essere ammesso, col suo consenso, alla liberazione condizionale e revocabile, che in niun caso puo' eccedere tre anni.

tolto: La liberazione condizionale non puo' concedersi:

tolto: 1°. a chi sia stato condannato per taluno tra i delitti indicati negli articoli 239 e 385 a 389;

tolto: 2°. a colui che, avendo commesso un delitto per cui e' stabilita la pena dell'ergastolo, sia stato, giusta l'articolo 56, condannato alla reclusione per trent'anni;

tolto: 3°. al recidivo in taluno fra i delitti indicati negli articoli 345 a 349 e 383;

tolto: 4°. al recidivo per la seconda volta in qualsiasi specie di delitto, che sia condannato a pena eccedente i cinque anni;

tolto: 5°. allo straniero.aggiunto: Codice Penale-art. 15 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art15 · fonte del testo