Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni, e si sconta negli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro, e con segregazione notturna.

tolto: Il condannato puo' scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale e' assegnato, quella che e' piu' conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e puo' essere anche autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.

tolto: Se la pena della detenzione da scontare non eccede sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario.aggiunto: Codice Penale-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art14 · fonte del testo