Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro anni, e si sconta negli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro, e con segregazione notturna.
tolto: Il condannato puo' scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale e' assegnato, quella che e' piu' conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni; e puo' essere anche autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro.
tolto: Se la pena della detenzione da scontare non eccede sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario.aggiunto: Codice Penale-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art14 · fonte del testo
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