Art. 11
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 81 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le mercanzie di ogni natura originarie di uno dei due paesi ed importate nell'altro non potranno essere assoggettate a diritti d'assisa o di consumo, ne' ad altre tasse o dazi di qualsiasi denominazione, imposti dal Governo, dalle provincie, dai comuni, ovvero da Istituti o Corporazioni qualsiansi, diversi o maggiori di quelli che colpiscono o colpiranno le simili mercanzie di produzione nazionale.
tolto: Cio' nondimeno i diritti all'importazione potranno essere aumentati delle somme corrispondenti alle spese cagionate ai produttori nazionali dal sistema dell'assisa.aggiunto: Trattato-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art11 · fonte del testo
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