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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. 357 parole tolte, 12 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE

tolto: FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' il Re di Spagna, egualmente animati dal desiderio di restringere i vincoli di amicizia che uniscono i due paesi, e volendo migliorare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato a questo scopo, ed hanno nominato per loro plenipotenziari, cioe':

tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia

tolto: Il signor Pasquale Stanislao Mancini, Gran Croce, decorato del Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cavaliere dell'Ordine del Merito Civile di Savoia, ecc., ecc., Ministro di Stato, Deputato al Parlamento Nazionale e Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

tolto: Il signor Agostino Magliani, Gran Croce, decorato del Gran Cordone dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Senatore del Regno e Suo Ministro Segretario di Stato per le Finanze, e

tolto: Il signor Bernardino Grimaldi, Commendatore dei Santi Maurizio e Lazzaro, Grand'Ufficiale della Corona d'Italia, ecc., Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

tolto: Sua Maesta' il Re di Spagna

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: Il signor D. Filippo Mendez de Vigo y Osorio, Gran Cordone dell'Ordine di Carlo III e d'Isabella la Cattolica, Gran Cordone dell'Ordine della Corona d'Italia, ecc., ecc., Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso S. M. il Re d'Italia,

tolto: I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

tolto: Art. 1.

tolto: Vi sara' piena ed intera liberta' di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e il Regno di Spagna.

tolto: I cittadini dei due Stati non pagheranno, a ragione del loro commercio e della loro industria, nei porti, citta' o luoghi qualsiansi dei paesi rispettivi, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporariamente, altri o piu' elevati diritti, tasse, imposte o patenti, sotto qualsivoglia denominazione, che quelli che sono o saranno riscossi sui nazionali; e i privilegi, immunita' ed altri favori qualunque di cui godessero in materia di commercio, d'industria e di navigazione i cittadini di uno dei due Stati saranno comuni a quelli dell'altro.aggiunto: Trattato-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art1 · fonte del testo