Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1888 al 9 maggio 2025. 92 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascuna delle Parti contraenti, avra' facolta' di nominare consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra, ma prima di entrare in funzione, ogni console generale, console o vice-console o agente consolare nominato dovra' ottenere l'exequatur dal Governo del paese, nel quale dovra' esercitare le sue funzioni e ciascuna delle Parti contraenti avra' diritto di eccettuare i luoghi, nei quali non le convenisse di ammettere simili agenti.
tolto: Questa riserva, tuttavia, non sara' applicata ad una delle Alte Parti contraenti senza esserlo ugualmente ad ogni altra Potenza.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-09-29;5710~art3 · fonte del testo
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