Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1888 al 9 maggio 2025. 113 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I prodotti del suolo e dell'industria del Regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto Regno, godranno, nella Repubblica Sud-Africana, del trattamento applicabile, nelle stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato piu' favorito, salva l'eccezione contenuta nel secondo alinea dell'art. 7.
tolto: Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Sud-Africana e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dalla Repubblica godranno, nel Regno d'Italia, del trattamento applicabile, nelle medesime condizioni, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato piu' favorito.
tolto: Il trattamento della nazione piu' favorita sara', del pari, accordato reciprocamente, in tutto cio' che si attiene all'esportazione ed al transito.aggiunto: Trattato-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-09-29;5710~art2 · fonte del testo
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