Art. 14
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1874 al 9 maggio 2025. 53 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: In ciascuno degli Stati contraenti, i cittadini dell'altro saranno esenti dalla obbligazione di disimpegnare uffici giudiziali od altri uffici pubblici, nonche' dal servizio militare forzoso nell'esercito e nella marina, nella milizia e nella guardia nazionale, senza essere obbligati a pagare qualsiasi contribuzione in denaro o in natura, imposta in compenso del servizio personale.aggiunto: Trattato-art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-08-30;2066~art14 · fonte del testo
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