Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. 159 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

tolto: 1° Le navi che, entrate in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza;

tolto: 2º Le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati, in uno o piu' porti del medesimo Stato, sia per deporvi, in tutto od in parte, il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere gia' pagato i diritti summenzionati;

tolto: 3° Le navi che, entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne usciranno senza aver fatto operazioni di commercio.

tolto: Nel caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave in caso d'innavigabilita' della prima, le spese necessarie all'approvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'Amministrazione delle dogane ne avra' accordata licenza, sempreche' non siano destinate alla consumazione interna.aggiunto: Trattato-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art8 · fonte del testo