Art. 6
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. 64 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennita' o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.
tolto: Le disposizioni di quest'articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti, il di cui commercio appartenga ai due Governi rispettivi, ne' ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione e per la loro applicazione.aggiunto: Trattato-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art6 · fonte del testo
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