Art. 3
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. 99 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I cittadini e sudditi dell'uno digli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu' costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprieta', e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
tolto: Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito che nella marina; nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.aggiunto: Trattato-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art3 · fonte del testo
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