Art. 10
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1876 al 9 maggio 2025. 80 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In tutti i territorii e dominii dei due Stati sara' accordata ai bastimenti dell'altro la facolta' di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, sempreche' si conformino alle leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.
tolto: Qualora un bastimento di una delle Parti contraenti vorra' completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi dell'altra parte contraente, non potra' farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione.aggiunto: Trattato-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-12-26;2893~art10 · fonte del testo
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