Art. 199 (Codice penale militare di guerra) — Disobbedienza

[1]Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato italiano, ancorche' non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

[2]Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in circostanze di grave pericolo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art199 · fonte del testo