Art. 209 (Codice penale militare di guerra) — Sevizie o maltrattamenti

Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualita', commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art209 · fonte del testo