Art. 92 — Circostanze aggravanti

Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto e' stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicita', la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art92 · fonte del testo