Art. 150 — Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo

[1]Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata.

[2]Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla meta', quando la diserzione e' commessa da tre o piu' militari, previo accordo.

[3]Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento e' sempre della meta' per i capi, promotori od organizzatori.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art150 · fonte del testo