Art. 58 — Circostanze aggravanti

[1]Nel caso di concorso di piu' persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che e' concorso nel reato con un inferiore.

[2]La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che e' concorso con l'inferiore, la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 165/1985

    Questione inammissibile
    24 maggio 1985

    È inammissibile, per mancata prospettazione, nel testo dell'ordinanza di rimessione, degli elementi riguardanti la rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 della Costituzione, dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. (aumento di pena per il superiore concorso nel reato con un inferiore).

    Art. 58 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 157/1985

    Questione infondata
    23 maggio 1985

    L'art. 58 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui prevede la rimozione del grado nei confronti del superiore che concorra con inferiore in un reato militare punito con pena detentiva - pur lasciando perplessi per la rigorosa automaticità della misura, che impedisce qualsiasi valutazione del giudice in ordine alla entità del fatto e del concorso, per cui si appalesa opportuno un intervento legislativo (non potendo la Corte emettere sul punto decisioni autoapplicative contenenti previsioni diversificate o alternative) - non è privo di razionalità, in quanto l'applicabilità della sanzione accessoria solo al superiore gerarchico si ricollega alla responsabilità che egli assume nella funzione di comando rispetto ai sottordinati, situazione questa di grande delicatezza nel contesto dell'ordinamento militare, per nulla paragonabile a quella esistente nell'ambito della gerarchia degli impieghi civili, con la conseguenza che la differenza di disciplina ha una sua valida giustificazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale della detta disposizione, sollevata in quanto la rimozione non è prevista pure per l'inferiore, ove sia anch'egli graduato, ne' la legge penale comune prevede un trattamento punitivo così rigoroso per i pubblici impiegati concorrenti in reati non infamanti).

    Art. 58 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art58 · fonte del testo