Art. 331 — Incapacità o incompatibilità del perito

((Oltre i casi di incompatibilita' o incapacita' del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non puo' prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione)).

Testo vigente dal 6 novembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947. 11 parole tolte, 17 parole aggiunte.

Oltre i casi di tolto: incapacita' o d'incompatibilita' del perito aggiunto: incompatibilita' o incapacita' del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal tolto: codice aggiunto: Codice di procedura penale, non puo' prestare tolto: l'ufficio di perito aggiunto: ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari tolto: alla istruzione aggiunto: all'istruzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art331 · fonte del testo