Art. 242 — Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità

Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, ovvero simula infermita' o imperfezioni, e' punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena e' diminuita.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art242 · fonte del testo