[1](Procurata inabilita' o simulata infermita' a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare).

[2]Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermita' o una imperfezione, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[3]Se dal fatto e' derivata inabilita' al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art161 · fonte del testo