Art. 157 — Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare

[1]Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

[2]Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art157 · fonte del testo