Art. 123 — Omessa presentazione in servizio

[1]Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui e' stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 293/1992

    Questione infondata
    22 giugno 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 238/1992.

    Art. 123 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 25 cost. · Art. 52 cost.

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  • Ordinanza n. 238/1992

    Questione infondata
    27 maggio 1992

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 c.p.m.p., concernente il reato di omessa presentazione in servizio, in quanto sostanzialmente identica a quella relativa all'art. 147 c.p.m.p., riguardante il reato di allontanamento illecito, già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 495/1991.

    Art. 147 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 260 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 2 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art123 · fonte del testo