Art. 702 c.p. — Omessa custodia di armi
Articolo abrogato dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203.
Abrogato dal 13 luglio 1991
Articolo abrogato dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203.
Abrogato dal 13 luglio 1991
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1991. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:
tolto: 1° consegna o lascia portare un'arma a persona di eta' minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;
tolto: 2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;
tolto: 3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art702 · fonte del testo
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