Art. 714 c.p. — Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori

Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1978, n. 180.

Abrogato dal 17 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 17 maggio 1978. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque, senza ordine dell'Autorita' o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, e' punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

tolto: La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorita'.

tolto: Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire trecento a cinquemila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art714 · fonte del testo