Art. 525 c.p. — Circostanze attenuanti
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. 57 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in liberta', riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.aggiunto: Codice Penale-art. 525
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art525 · fonte del testo
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