Art. 542 c.p. — Querela dell'offeso
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
Abrogato dal 6 marzo 1996
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, <<nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66>>, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, consente la persecuzione, in mancanza di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso articolo (delitti contro la libertà sessuale e delitto di corruzione di minorenne), quando sussista un reato connesso procedibile d'ufficio, ma questo sia estinto già prima che l'azione penale sia esercitata, in quanto la connessione, cui si riferisce la norma impugnata è solo quella materiale e non anche processuale e la 'ratiò dell'estensione della perseguibilità d'ufficio può ravvisarsi o perché i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale - quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo - ovvero per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire l'impunità di un diverso delitto (Cass., sez. III, 9 luglio 1996, n. 3014). Invero, in tema di reati contro la libertà sessuale, il reato è perseguibile d'ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili d'ufficio in quanto la medesimezza dell'alveo investigativo relativo ai due reati adeguatamente giustifica la 'regula iuris' in punto di procedibilità, senza che l'eventuale intervento di una causa estintiva in ordine al reato 'ab originè perseguibile d'ufficio possa fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la ragionevolezza dell'intero costrutto, essendo del tutto evidente che l'esigenza di indagini - e dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera sessuale ben può postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il fatto storico nella sua integralità onde consentire una sua corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perché quel delitto - come accertato - possa in concreto essere dichiarato estinto. red.: N. Oliva
Art. 542 c.p. · Art. 3 cost.
La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).
Art. 523 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
È manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 542, primo comma, c.p. nella parte in cui prevede l'irrevocabilità della querela nei delitti contro la libertà sessuale anziché la procedibilità d'ufficio, in quanto nel caso di specie la querela è stata già ritualmente proposta, e perciò nessun effetto potrebbe derivare, nel giudizio in corso, da una eventuale modificazione normativa che sostituisca al regime della querela irrevocabile quella della perseguibilità d'ufficio del delitto ascritto dall'imputato. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, perché già decisa, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 216/1974 e s. nn. 75/1975 e 42/1978).
Art. 542 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 544 c.p.
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 216/1974 e O. n. 75/1975.
Art. 542 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 519 c.p. · Art. 520 c.p.
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, secondo comma, del codice penale (che, per i delitti contro la libertà sessuale e per il reato di corruzione dei minorenni, stabilisce che la querela proposta dalla persona offesa è irrevocabile) già dichiarata non fondata con la sentenza n. 216 del 1974, e riproposta senza che siano stati prospettati o sussistano motivi che inducano a modificare la predetta decisione.
Art. 542 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 542, secondo comma, del codice penale, il quale dispone che è irrevocabile la querela proposta per i delitti contro la libertà sessuale, non è in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia perché la fattispecie legislativa risulta oggettivamente differenziata dai casi in cui la remissione della querela è ordinariamente ammessa, sia perché la irrevocabilità trova, nel caso di specie, una adeguata e logica giustificazione nel rilevante interesse pubblico alla repressione di questo tipo di reati.
Art. 542 c.p. · Art. 3 cost.
L'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, per il delitto di corruzione di minorenni, si procede d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto perseguibile di ufficio, non contrasta con il principio di eguaglianza, perché la disparità di trattamento, in ragione della connessione, tra cittadini che commettono lo stesso reato trova giustificazione in un motivo del tutto razionale: ed invero, la ragione che ha indotto il legislatore a lasciare arbitre le persone offese dai delitti che offendono la libertà e l'onore sessuale, di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima, viene a cadere quando la connessione materiale di tali delitti con altri perseguibili di ufficio rende necessario l'accertamento e la diffusa conoscenza anche di quei fatti; ne consegue che non vi è più alcun motivo per sottrarre i colpevoli di quei delitti alla regola generale relativa alla iniziativa pubblica nella persecuzione dei reati.
Art. 24 cost. · Art. 542 c.p. · Art. 530 c.p. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
I delitti contro la libertà sessuale e il delitto di corruzione di minorenni sono punibili soltanto a querela dell'offeso, ma la querela, una volta proposta, è irrevocabile (art. 542). Questa irrevocabilità sembrò pericolosa alla Commissione parlamentare, che propose di consentirne la revocabilità fino all'apertura del dibattimento. Non mi parve di dovere accogliere tale proposta, perchè la irrevocabilità fu stabilita allo scopo di evitare turpi accomodamenti e ripugnanti estorsioni. Questo interesse etico e giuridico deve prevalere su quello della persona offesa e dei famigliari, di occultare il fatto; tanto più che, dopo proposta la querela, se anche questa potesse rimettersi, l'occultamento sarebbe quasi sempre illusorio. La disposizione, d'altronde, ha incontrato la piena approvazione dei Corpi e degli Enti, ai quali tu richiesto il parere sul progetto preliminare.
Relazione al Codice penale (1930), n. 175
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 marzo 1996. 66 parole tolte, 13 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.aggiunto: Codice Penale-art. 542
tolto: La querela proposta e' irrevocabile.
tolto: Si procede tuttavia d'ufficio:
tolto: 1° se il fatto e' commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
tolto: 2° se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art542 · fonte del testo
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