Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 107/1985

    Questione infondata
    17 aprile 1985

    La disposizione dell'art. 512 cod. pen. - la quale prevede l'interdizione da ogni ufficio sindacale, per la durata di anni cinque, come pena accessoria, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 502 e segg. stesso codice - collocata nel capo dei delitti contro l'economia pubblica, in relazione precisamente agli illeciti di cui si occupano gli artt. 502 e segg., deve ritenersi intimamente connessa con l'ordinamento corporativo fascista, e quindi con la funzione da esso riservata al sindacato, ancorché non sia stata abrogata (ne' caducata ad altro titolo) e viga nell'attuale ordinamento, essendo stata considerata dalla Corte di Cassazione "inoperante", ma solo fino a quando non siano inserite nell'attuale ordinamento le norme previste dall'art. 39 Cost.. Peraltro, tale pena accessoria non può ritenersi comminata con riguardo agli uffici sindacali, quali risultano sulla base dell'ordinamento in vigore in quanto la figura del "munus" individuata nella norma in esame alla stregua del cessato ordinamento, è diversa dalla carica direttiva d'un sindacato, che secondo le leggi vigenti s'inquadra nello schema, costituzionalmente garantito, della libera associazione di natura privata. Il che basta per escludere che la pena accessoria prevista nell'art. 512 cod. pen. sia suscettibile di irrogazione allo stato dell'attuale ordinamento sindacale, cosicché trattasi di una norma punitiva che non collide con i precetti degli artt. 18 e 39 Cost.. Pertanto, non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la relativa questione di legittimità costituzionale.

    Art. 512 c.p. · Art. 18 cost. · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art512 · fonte del testo