Art. 1103 c.nav. — Pene accessorie

[1]La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

[2]Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione e' perpetua, se la condanna alla reclusione e' per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna e' per un tempo inferiore a cinque anni.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1103 · fonte del testo