Art. 511 c.p. — Pena per i capi, promotori e organizzatori

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art511 · fonte del testo