Art. 491-bis c.p. — Documenti informatici

Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 491-bis c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 2008 al 6 febbraio 2016. 16 parole tolte.

Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico tolto: o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti tolto: rispettivamente gli atti pubblici tolto: e le scritture private. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art491bis · fonte del testo