Art. 23-bis c.a.d. — Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle ((Linee guida)). Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti ((Linee guida)), hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Testo vigente dal 27 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2011 al 27 gennaio 2018. 12 parole tolte, 4 parole aggiunte.

I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle tolto: regole tecniche di cui all'articolo 71 aggiunto: Linee guida. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti tolto: regole tecniche di cui all'articolo 71 aggiunto: Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art23bis · fonte del testo