Art. 389 c.p. — Inosservanza di pene accessorie

[1]((Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi.

[2]La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 389 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 dicembre 1981. 48 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque, avendo riportato una condannatolto: , da cui consegue tolto: l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte aggiunto: una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi tolto: inerenti a tali pene aggiunto: o ai divieti inerenti a tale pena, e' punito con la reclusione tolto: fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila aggiunto: da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi tolto: derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici o di una professione o di un'arte aggiunto: o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art389 · fonte del testo