Art. 3-bis c.p. — Principio della riserva di codice

Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

Testo vigente dal 6 aprile 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art3bis · fonte del testo