L'art. 291, comma primo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, dettando una specifica disciplina in merito al procedimento applicativo delle misure cautelari nel corso delle indagini preliminari nel processo a carico di minorenni non produce effetti ulteriori rispetto alla circoscritta sede processuale in cui è chiamato ad operare, ne' può quindi trovare applicazione in giudizi che - come quelli in cui nel caso è stata sollevata la questione - vertano sull'impugnazione della ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma primo bis, inserito dall'art. 12, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 76, 101 e 111 Cost.).
Art. 291 c.p.p. · Art. 12 Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate · Art. 3 Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale