Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Principio della riserva di codice). - Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».

Testo vigente dal 22 marzo 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-01;21~art1 · fonte del testo