Art. 292-bis c.p. — Circostanza aggravante
Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85.
Abrogato dal 28 marzo 2006
Articolo abrogato dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85.
Abrogato dal 28 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1956 al 28 marzo 2006. 82 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), e' aumentata, se il fatto e' commesso dal militare in congedo.
tolto: Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art292bis · fonte del testo
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