Art. 658-bis c.p.p. — Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679

Testo vigente dal 10 agosto 2024

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art658bis · fonte del testo