Art. 8 c.p.p. — Regole generali

La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato. Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte di una o piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione. Se si tratta di reato permanente, e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone. Se si tratta di delitto tentato, e' competente il giudice del luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

34 massime che riguardano l’art. 8 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 34 massime nel Massimario

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art8 · fonte del testo