Il capoverso dell'articolo 39 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: "Se si tratta di delitto tentato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione. Se si tratta di reato continuato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il primo reato".

Testo vigente dal 20 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;534~art1 · fonte del testo