Art. 737 c.p.p. — Sequestro

Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca puo' ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro puo' essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. (( 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo))

Testo vigente dal 29 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 29 agosto 1993. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. aggiunto: 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano tolto: il sequestro preventivo. aggiunto: l'esecuzione del sequestro preventivo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art737 · fonte del testo