Art. 738 c.p.p. — Esecuzione conseguente al riconoscimento

Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna e' computata ai fini dell'esecuzione. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 738 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art738 · fonte del testo