Art. 276 c.p.p. — Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione ((ovvero di una o piu' condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento)) dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entita'.

Testo vigente dal 30 novembre 2024

Corte di cassazione

10 massime che riguardano l’art. 276 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 10 massime nel Massimario

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/2026

    Questione inammissibile
    15 ottobre 2026

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2026. F.to…

    Art. 276 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 40/2002

    Questione infondata
    6 marzo 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25…

    Art. 276 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 16 Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia · Art. 275 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 200/1997

    Questione infondata
    24 giugno 1997

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 63 del 1996. - Cfr., pure, S. n. 219/1994. red.: G. Leo

    Art. 276 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 305 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2023 al 30 novembre 2024. 16 parole aggiunte.

… abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione aggiunto: ovvero di una o piu' condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art276 · fonte del testo