Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entita'».

Testo vigente dal 23 aprile 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-16;47~art5 · fonte del testo