Art. 60 c.p.c. — Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:

  • 1)quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e' fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
  • 2)quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 60 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19196/2026

    11 giugno 2026

    In tema di deposito telematico degli atti, in caso di esito negativo dei controlli relativi alle pec cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta pec), la parte depositante, ove ritenga l'erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito, non può rimanere inerte ma ha l'onere di reagire mediante i rimedi previsti dall'ordinamento e, in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, proponendo istanza ex art. 60, n. 1, c.p.c., oppure, ove gli stessi siano già decorsi, avanzando richiesta di rimessione in termini.

    Art. 60 c.p.c. · Art. 348 c.p.c. · Art. 16-bis Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

    Rassegna di giugno 2026, p. 141

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13752/2025

    22 maggio 2025

    L'opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi).

    Art. 60 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 61 c.p.c. · Art. 68 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 230 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art60 · fonte del testo