Art. 502 c.p.c. — Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno

[1]Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno ((e dei mobili soggetti ad ipoteca)) si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

[2]In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

Testo vigente dal 10 giugno 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1942

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. 6 parole aggiunte.

Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno aggiunto: e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art502 · fonte del testo