Art. 529 c.p.c. — Istanza di assegnazione o di vendita

[1]Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

[2]Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

[3]Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di intervento del creditore nell’esecuzione

Ricorso del creditore che interviene in un’espropriazione mobiliare, presso terzi o immobiliare già iniziata, con o senza titolo esecutivo nei casi dell’art. 499, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, con la causa di prelazione, il tempo dell’intervento e la relata per il creditore senza titolo.

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati

Istanza del creditore pignorante o intervenuto per la vendita o l’assegnazione dei beni mobili pignorati presso il debitore, per la vendita dell’immobile pignorato con la documentazione dell’art. 567, l’esperto, il custode e la delega, oppure per l’assegnazione dell’immobile se la vendita non ha luogo.

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 529 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art529 · fonte del testo