Art. 481 c.p.c. — Cessazione dell'efficacia del precetto

[1]Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione.

[2]Se contro il precetto e' proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

EsecuzioneVersione 0.3

Atto di precetto

Precetto per il pagamento di somme di denaro, con il titolo descritto nei suoi estremi, le somme divise per voce, le forme dell’esecuzione, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce e relate a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

EsecuzioneVersione 0.3

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare

Istanza all’ufficiale giudiziario perché cerchi con modalità telematiche i beni del debitore nelle banche dati pubbliche, oppure, prima della notificazione del precetto o del decorso del termine ad adempiere, istanza al presidente del tribunale perché autorizzi la ricerca per il pericolo nel ritardo.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 481 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23214/2026

    14 luglio 2026

    In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650, comma 3, c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notificazione è, di per sé, idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica, di venire a conoscenza della stessa, giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dalla nullità da cui sia affetto il pignoramento, sempre che la stessa non dipenda, a sua volta, da un vizio di notificazione che impedisca alla parte di venire a conoscenza dell'ingiunzione.

    Art. 481 c.p.c. · Art. 650 c.p.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 79

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art481 · fonte del testo