Esecuzione

Atto di pignoramento presso terzi

ex artt. 543 e ss. c.p.c.

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Ossatura normativaVersione 0.3

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Prima della notifica e dopo il pignoramento

  • Art. 543: eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna l’originale al creditore, che entro trenta giorni iscrive a ruolo il processo depositando copie conformi dell’atto, del titolo e del precetto, attestate dall’avvocato; altrimenti il pignoramento è inefficace.
  • Art. 543: entro la data dell’udienza il creditore notifica al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con il numero della procedura e lo deposita nel fascicolo. Senza notifica o senza deposito il pignoramento è inefficace, con più terzi solo verso quelli a cui l’avviso manca; se l’avviso non è notificato, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza.
  • Art. 543: se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza per l’iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo, e l’obbligo del terzo cessa alla ricezione.
  • Artt. 481 e 482: l’esecuzione non inizia prima del termine del precetto, e comunque non prima di dieci giorni dalla notificazione; il precetto è inefficace se entro novanta giorni l’esecuzione non è iniziata.
  • Artt. 545 e 546: restano fermi i limiti di pignorabilità di stipendi, salari e pensioni e quelli per le somme accreditate su conto; con più terzi il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei pignoramenti.
  • Il modello non calcola il limite del vincolo, i termini né le somme impignorabili.

Ambito e revisione

Schema per il pignoramento ordinario di crediti presso un solo terzo, con un creditore e un debitore, predisposto per il tribunale. Esclusi esecuzione esattoriale e ricerca telematica ex art. 492-bis. Non calcola termini, importi o limiti di pignorabilità. Il d.l. 100/2026, convertito dalla l. 145/2026, ha differito al 31 ottobre 2027 l’ampliamento delle competenze del giudice di pace (d.lgs. 116/2017, art. 32, comma 3): per gli atti successivi a quella data verificare se incide sulla competenza.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.