Art. 459 c.p.c. — Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del titolo IV del libro II disposta dalla l. 11 agosto 1973, n. 533.

Abrogato dal 12 dicembre 1973

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 459 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 91 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Si osservano le disposizioni del presente capo nei processi relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro industriale e agricolo, alle malattie professionali, agli assegni familiari e ad ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429.

tolto: Si osservano le norme del capo secondo di questo titolo per le controversie tra lavoratori e datori di lavoro relative all'inosservanza da parte di questi ultimi degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti collettivi di lavoro o norme equiparate.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art459 · fonte del testo