Art. 449 c.p.c. — Disposizioni sulle spese
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del titolo IV del libro II disposta dalla l. 11 agosto 1973, n. 533.
Abrogato dal 12 dicembre 1973
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del titolo IV del libro II disposta dalla l. 11 agosto 1973, n. 533.
Abrogato dal 12 dicembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. 60 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell'avvocato dal quale l'altra parte si e' fatta assistere.
tolto: Nelle cause di valore superiore alle lire duemila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell'avvocato.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art449 · fonte del testo
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