Art. 457 c.p.c. — Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del titolo IV del libro II disposta dalla l. 11 agosto 1973, n. 533.

Abrogato dal 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 12 dicembre 1973. 51 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.

tolto: Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art457 · fonte del testo